Art. 2.
(Requisiti professionali).

      1. I soggetti che esplicano l'attività di tatuaggio o di piercing devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) essere in possesso di attestazione di frequenza e superamento dei corsi regionali di cui agli articoli 3 o 4.

      2. I soggetti che esplicano l'attività di trucco permanente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          a) avere compiuto il diciottesimo anno di età;

          b) essere in possesso di attestazione di frequenza e superamento dei corsi regionali di cui agli articoli 4 o 5.

 

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